Modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 derivanti dal "Jobs act"
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, ha introdotto alcune modifiche e semplificazioni sulla normativa in materia di sicurezza del lavoro, il D. Lgs n. 81/08. Di particolare rilievo le modifiche alle sanzioni previste per il mancato adempimento dell'art. 18 comma 2 lettera g. (invio del lavoratore a visita medica del lavoro).
Nello specifico, le sanzioni previste per la mancata visita medica scaduta sono così quantificate:
- Mancata visita medica (o visita scaduta) fino a 5 lavoratori: ammenda da € 2.192,00 a € 4.384,00
- Mancata visita medica (o visita scaduta) fino a 10 lavoratori: ammenda da € 4.384,00 a € 8.768,00
- Mancata visita medica (o visita scaduta) oltre 10 lavoratori: ammenda da € 6.576,00 a € 13.152,00
In caso di ottemperanza dopo l'accesso ispettivo la somma da versare (procedura ex D. Lgs. n. 758/1994) è pari ad 1/4 del massimo dell'ammenda ovvero:
- Mancata visita medica (o visita scaduta) fino a 5 lavoratori: € 1.096,00
- Mancata visita medica (o visita scaduta) fino a 10 lavoratori: € 2.192,00
- Mancata visita medica (o visita scaduta) oltre 10 lavoratori: ammenda da € 3.288,00
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione.
Cordiali saluti
Mdl Servizi
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